Copyright © 2012, Giordano Designer. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi commerciali, i logo ed i marchi di servizio (“Marchi”) presenti nel Sito sono di proprietà di Giordano Designer o di terzi. L’utilizzo di tali Marchi non è consentito senza il preventivo consenso scritto dei terzi che possano risultarne titolari.
Note sul Copyright.
Il marchio Giordano Designer è tutelato dalla legge sul Copyright disciplinata prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice civile italiano.
Gli artt. 1-5 della legge n. 633/1941 individuano le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Al momento della sua emanazione, la legge n. 633 era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (CUB), tuttavia nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento anche di diverse direttive dell'Unione europea, oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione della Repubblica Italiana.
Opere tutelate.
Gli artt. 1-5 della legge n. 633/1941 individuano le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. (a) alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale; (b) alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé; (c) alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia; (d) all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico; (e) al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta); (f) alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro; (g) alla fotografia: le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia; (h) ai software: i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma essi siano espressi, purché siano il risultato di una creazione intellettuale originale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce; vedi direttiva 91/250/CEE; (i) ai database: le banche dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto; vedi direttiva 96/9/CE; (l) alle opere di disegno tecnico: le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Bisogna ricordare che ad oggi non è necessario alcun tipo di registrazione dell'opera (o dell'autore) per godere della tutela del diritto d'autore (art.106). Infatti non è più necessario indicare la C cerchiata (©) introdotta soprattutto per conformità con gli Stati Uniti d'America. Dal 1989 anche gli USA aderiscono alla CUB, rendendo inutile l'uso del sovracitato simbolo.